sostituzione sanitari Milano

Nel momento di sottoscrivere un contratto d’affitto ci sono molti aspetti su cui conviene informarsi. Uno dei territori più spinosi riguarda le spese inerenti all’immobile. In particolare, su chi debba sobbarcarsi le spese di manutenzione e riparazione. Spesso le controparti finiscono con l’avere degli scontri, in quanto nessuno intende sostenere gli oneri. In caso di contenzioso è dunque la normativa a risolvere la questione, con precise istruzioni. Ed è quanto ha fatto il legislatore italiano. Lo scopo di questo articolo è proprio andare a vedere cosa dice il codice civile in tal proposito.

Il primo articolo da prendere in esame è il numero 1576. Secondo quanto stabilisce, il proprietario ha il compito di eseguire le necessarie riparazioni. Esulano dai costi da sostenere esclusivamente quelli relativi alla piccola manutenzione. Nel testo pubblicato si fa poi una importante distinzione tra le cose mobili, ma preferiamo saltare l’argomento. La materia è già sufficientemente complessa anche senza eventuali digressioni.

Le spese di manutenzione e conservazione, salvo patto contrario, spettano al locatore. Difatti egli ha il compito di eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni occorrenti. Rientrano in una categoria a parte i lavori di piccola manutenzione, comunque a carico del conduttore. Eventuali eccezioni vanno esplicitate chiaramente nel contratto sottoscritto.

Sostituzione sanitari in un appartamento: a chi compete l’esborso tra il locatore e il locatario

Un articolo meritevole di essere esaminato è poi il n. 1590. Il locatario ha l’onere di restituire il bene il bene nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto dal locatore. Cioè deve essere conforme alla descrizione che ne sia stata fatte dalle parti. L’unica eccezione è rappresentata dal consumo o dal deterioramento derivante dall’uso espressamente stabilito dai firmatari. Nel caso in cui la descrizione venisse a mancare, si presume che il locatore abbia ricevuto l’immobile in condizioni accettabili. Il locatario non è tenuto a rispondere del perimento o del deterioramento conseguenti al normale logorio del tempo. I beni mobili vanno esattamente restituiti nel luogo dove sono stati messi a disposizione.

Insomma, l’inquilino ha l’onere di restituire il bene nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, entro i predetti limiti. Il locatario ha il compito di sostenere i costi di ordinaria manutenzione di quanto gli è stato concesso in uso. Ovviamente, nel frangente in cui le “cose” saranno restituite dovranno essere in condizioni accettabili.

Nella definizione del rapporto tra i soggetti coinvolti, l’art. 1609 del codice civile compie una ulteriore puntualizzazione. Le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell’inquilino, sono una casistica ristretta. Insomma, la responsabilità delle spese di sostituzione e/o riparazione dipende da due fattori:

  • la natura dell’intervento da eseguire;
  • le cause che hanno reso indispensabile l’operazione.

Le responsabilità di ambo le parti

Alla luce del quadro normativo appena illustrato, il locatore ha il compito di garantire la piena funzionalità dell’appartamento. In caso contrario è lui a far fronte alle responsabilità. L’unico motivo per cui ne è esentato è se la rottura o il logorio dei beni sia attribuibile al locatario. L’errato ricorso ai manufatti in piena custodia prevede un differente inquadramento giuridico. Se la rottura o il guasto è frutto di uno scorretto utilizzo dell’inquilino sarà egli stesso a sostenere i costi.

Ciò lo sancisce la legge, sebbene nulla vieti di raggiungere un accordo. Una volta provveduto a valutare la specifica situazione e accertata la tipologia di investimento, è possibile optare a favore di una soluzione transattiva.

Accordo transattivo: che cos’è e perché è l’opzione migliore

Un contratto siglato da debitore e creditore in cui:

  • entrambi rinunciano a qualcosa
  • prevengono un contenzioso o pongono fine a uno sussistente

si indica con il termine “accordo transattivo”. Un esempio è se i diretti interessati concordano di ripartire esattamente alla pari la sostituzione sanitari Milano. Venendosi incontro saranno scongiurate pesanti lungaggini burocratiche e battaglie in sede giudiziaria. Una perdita di tempo e di denaro di cui sarebbe preferibile fare a meno.

Difatti, la parcella di un avvocato, di un bravo avvocato almeno, è decisamente cara. Trascinare il caso in aula è ciò che si dice la extrema ratio, la misura estrema. In mancanza di alternative, non ci può essere altra via se non quella di scontrarsi legalmente. Così facendo entrambi i soggetti coinvolti avranno però da rimetterci.